CIRCOLARE
MINISTERIALE DEL 24 FEBBRAIO 2000
Linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento
della produzione e commercializzazione del miele
DIREZIONE
GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI
Con la presente circolare, che sostituisce le circolari n° 12 del
1° dicembre 1997, n° 4 del 28 maggio 1998 e n° 2 del 16 marzo
1999, si forniscono le indicazioni e i chiarimenti necessari per l'applicazione
del Regolamento del Consiglio n° 1221/97, del 25 giugno 1997 e del
Regolamento di attuazione della Commissione n° 2300/97, del 20 novembre
1997, relativi alle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione
del miele, secondo le indicazioni di seguito riportate.
Ai fini della presente circolare si intende per:
" apicoltore: chiunque detenga alveari;
" produttore apistico: chiunque eserciti attività apistica
a fini economici e commerciali;
" forme associate: le Associazioni e loro Unioni e Federazioni, le
Società, le Cooperative e i Consorzi.
Qualora le scadenze indicate nella presente circolare dovessero cadere
in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono
prorogati al successivo primo giorno lavorativo.
LINEE DIRETTRICI DI APPLICAZIONE DELLE AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
DEL REG. 1221/97
L'articolo 1, paragrafo 1 del Reg. 1221/97 prevede che ogni Stato membro
debba predisporre un programma annuale nel quale includere le azioni intese
a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione del miele.
Si reputa opportuno premettere che i programmi di seguito specificati
usufruiscono di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico
del FEOGA e il restante 50% è a carico del Fondo di Rotazione gestito
dal Ministero del Tesoro e, pertanto, i benefici di detti finanziamenti
devono essere accessibili a tutti gli interessati.
Il programma nazionale redatto dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali, di seguito denominato "Ministero", è composto
da sottoprogrammi, elaborati dagli Organismi regionali interessati ed
eventualmente da altri Enti.
I sottoprogrammi contengono misure che mirano:
a. a migliorare la produzione e la commercializzazione del prodotto;
b. a consentire all'apicoltore di ottenere una conoscenza precisa delle
qualità del miele raccolto;
c. a favorire una migliore valorizzazione del prodotto.
I sottoprogrammi devono contenere, in forma analitica:
" le azioni e le sottoazioni per le quali viene richiesto il finanziamento;
" la spesa complessiva preventivata, con l'indicazione della quota
a carico dei privati e della quota pubblica, a sua volta suddivisa in
importi finanziati con fondi nazionali ed importi finanziati con fondi
europei;
" la lista delle Organizzazioni di categoria che collaborano alla
stesura dei sottoprogrammi;
" l'aggiornamento dei dati relativi al patrimonio apistico e i dati
strutturali disponibili.
Gli Enti partecipanti trasmettono al Ministero, Direzione Generale delle
Politiche Comunitarie ed Internazionali- Ufficio carni- Via XX Settembre,
20 00187 ROMA - improrogabilmente entro il 15 marzo di ogni anno, il proprio
sottoprogramma corredato di un dettagliato preventivo di spesa per singola
azione, al fine di consentire la predisposizione del programma nazionale
da presentare all'Unione Europea entro il 15 aprile di ogni anno.
Il Ministero provvede a notificare alla Commissione dell'U.E. il programma
nazionale per ottenere l'approvazione ed il conseguente finanziamento
di pertinenza comunitaria.
Qualora gli Organismi Regionali presentino sottoprogrammi il cui ammontare
complessivo ecceda la quota di cofinanziamento comunitario spettante all'Italia,
il Ministero provvede ad operare una ripartizione dei fondi disponibili
sulla base del numero di alveari censiti e/o stimati nelle regioni che
abbiano presentato un sottoprogramma, adottando un criterio univoco.
Le Regioni e Provincie autonome che, in fase di ripartizione dei fondi
disponibili, vedano ridotta la spesa massima ammissibile al cofinanziamento
comunitario rispetto a quanto preventivato, possono ridurre proporzionalmente
gli importi riservati a ciascuna azione del loro sottoprogramma o, in
alternativa, decidere di ridistribuire i fondi loro assegnati tra le varie
azioni. A partire da questa fase non è più possibile inserire
nuove azioni e sottoazioni.
In entrambi i casi occorre nuovamente trasmettere al Ministero, nel più
breve tempo possibile e comunque entro la data del 30 settembre di ogni
anno, i sottoprogrammi con le modifiche apportate nella ripartizione dei
fondi.
Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati, provvederà
alla rielaborazione del programma nazionale, ricalcolando gli importi
riservati a ciascuna azione, trasmettendone una copia all'Organismo pagatore.
Per Organismo pagatore si intende: "l'Azienda di Stato per gli Interventi
di Mercato Agricolo in liquidazione", nonché quelli istituiti
e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del 17 maggio 1999, n.
165 e che di seguito, per semplicità, si indicherà come
"AIMA ".
Ai sensi dell'articolo 4bis del Reg. CE n° 2300/97 i limiti finanziari
di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti del 10%, fermo
restando il massimale totale del programma annuo. Qualsiasi modifica ai
sottoprogrammi dovrà costituire oggetto di specifica richiesta
al Ministero che provvederà a produrre, ove si dovesse superare
il predetto limite del 10%, analoga istanza alla Commissione della Unione
Europea per la conseguente approvazione.
Il Ministero curerà la sollecita divulgazione alle parti interessate
delle Decisioni mediante le quali l'Esecutivo comunitario autorizza il
cofinanziamento dei programmi nazionali.
I programmi devono essere portati a termine improrogabilmente entro il
31 agosto dell'anno successivo a quello della presentazione, per consentire
all'A.I.M.A. di effettuare l'iter amministrativo previsto entro il termine
del 15 ottobre, stabilito dalla normativa comunitaria.
INTERVENTI AMMESSI
Le azioni ammissibili sono quelle individuate dall'articolo 1, paragrafo
2 del Reg. CE n° 1221/97, vale a dire:
a. assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori di smielatura delle
associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione
e di estrazione del miele;
b. lotta contro la varroasi e malattie connesse, nonché il miglioramento
delle condizioni di trattamento degli alveari;
c. razionalizzazione della transumanza;
d. provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi delle
caratteristiche chimico-fisiche del miele;
e. collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione dei
programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele.
Possono essere considerate azioni ammissibili al cofinanziamento tutte
quelle misure che non abbiano già beneficiato di analoghi finanziamenti
di tipo strutturale ai sensi del Reg. CE n° 1257/1999 sullo sviluppo
rurale.
All'allegato
1 della presente circolare viene indicata la codifica e
la relativa descrizione analitica delle azioni e sottoazioni ammissibili
al cofinanziamento, le relative percentuali di contribuzione pubblica
nonché i soggetti beneficiari.
All'allegato
2 viene data indicazione delle spese ritenute comunque
non ammissibili.
Materiali, attrezzature ed apparecchiature varie, il cui uso ed utilità
economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti
in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione,
idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà.
Tale periodo minimo viene stabilito in cinque anni per arnie e attrezzature
similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso
specifico e opere per la sistemazione del suolo.
Tali attrezzature devono essere rendicontate nell'anno di riferimento
del programma qualora il costo unitario sia fino a 1.000.000 di lire;
nel caso in cui il costo unitario sia superiore, va rendicontata annualmente
solamente la relativa quota di ammortamento.
Tutte le attrezzature che hanno beneficiato del contributo ai sensi del
Reg. Ce 1221/97 devono essere identificate con un contrassegno indelebile
e non asportabile che riporti l'anno di approvazione del programma (aa),
la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare
in modo univoco l'azienda, da predisporre secondo le indicazioni delle
Regioni.
I risultati di tutte le attività volte al miglioramento della produzione
e della commercializzazione del miele dovranno essere divulgati utilizzando
quanto previsto dalla misura relativa all'assistenza tecnica.
ULTERIORI COMPITI DI PERTINENZA DEGLI ORGANISMI REGIONALI
Gli Organismi regionali provvedono:
" a predisporre, nell'ambito della propria autonomia organizzativa
ed amministrativa, tutte le procedure necessarie per l'attuazione dei
sottoprogrammi di competenza;
" alla ricezione delle domande di finanziamento ed alla verifica
della loro regolarità e completezza;
" alla valutazione dell'ammissibilità al finanziamento e della
titolarità del richiedente il beneficio alle azioni richieste;
" al collaudo dei suddetti progetti, nei tempi che gli Organismi
riterranno opportuni e comunque non oltre il 10 settembre;
" alla rendicontazione delle spese sostenute, in relazione alle domande
presentate, con la predisposizione degli elenchi di liquidazione;
" ad inviare all'A.I.M.A.- Unità Organizzativa XII, Via Palestro,
81, 00185 ROMA, in un'unica soluzione, una copia delle domande loro pervenute
entro le ore 18 del 15 aprile di ogni anno;
" a trasmettere all'A.I.M.A., entro il 10 settembre di ogni anno,
gli elenchi di liquidazione cartacei redatti sull'apposito modello, nonché
il relativo supporto magnetico, entrambi predisposti e distribuiti dall'A.I.M.A.;
unitamente al predetto elenco deve essere trasmesso l'elenco delle aziende
sottoposte a controlli in loco con annotato l'esito.
COMPITI DI PERTINENZA DELL'A.I.M.A.
L'A.I.M.A. provvede:
" alla ricezione delle copie delle domande;
" alla ricezione degli elenchi di liquidazione e dei beneficiari
controllati;
" al controllo finale sulla liquidazione degli importi da erogare
in funzione del finanziamento attribuito per singolo Ente e di altre cause
che possano impedire il finanziamento legato a singoli beneficiari per
effetto di qualche inadempienza;
" ad eventuali controlli e verifiche a campione riguardanti le rendicontazioni
regionali;
" alla trasmissione alle Regioni dell'elenco delle domande che presentino
anomalie ai fini dell'erogazione dei contributi, per consentire una definizione
delle stesse;
" alla rendicontazione da presentare all'Unione Europea in relazione
alle somme erogate;
" alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai
fini dell'erogazione contestuale del finanziamento comunitario e nazionale
entro il 15 ottobre di ogni anno.
RIPARTIZIONE DELLE SOMME AMMESSE AL COFINANZIAMENTO
Ogni anno, con apposite Decisioni della Commissione, sono approvati i
programmi presentati dagli Stati membri ed il finanziamento, attualmente
di 15 milioni di Euro, viene ripartito in funzione del numero di alveari
comunicati dai singoli Stati, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. CE n°
2300/97.
Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno successivo alla
data della comunicazione della decisione comunitaria allo Stato membro
purché non antecedenti la data del 1° settembre di ciascun
anno.
In ambito nazionale la ripartizione del finanziamento fra Regioni e Provincie
autonome viene determinata adottando il medesimo criterio di fissazione
degli importi a livello di singolo Stato membro dell'Unione, ovverosia
sulla base del numero degli alveari, o solo censito o solo stimato, nel
territorio di giurisdizione delle singole Regioni e Provincie e del recupero
e redistribuzione delle somme non impegnate da taluni Enti in sede di
preventivo di spesa.
Nel predisporre i sottoprogrammi, si raccomanda di formulare una previsione
di spesa che sia aderente all'effettiva utilizzazione, al fine di evitare
sprechi di risorse finanziarie non più recuperabili.
Nel caso dovesse verificarsi tale circostanza, il Ministero si riserva,
di intesa con le Regioni, l'adozione di misure tese ad una più
razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori ed
i produttori apistici in regola con la denuncia di detenzione delle arnie
e in possesso di Partita IVA, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
singoli o nelle loro forme associate, nonché gli Enti. Qualora
i richiedenti siano esentati dal possesso della partita IVA devono rilasciare
apposita dichiarazione.
Gli interessati devono presentare domanda di finanziamento in triplice
copia, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A.. La domanda
di finanziamento deve essere indirizzata all'Organismo regionale all'Agricoltura
in cui ha sede legale il richiedente il beneficio.
Per l'autentica della sottoscrizione della domanda di contributo, il produttore
e/o gli Enti interessati devono fare riferimento alle norme stabilite
dalle leggi 15 maggio 1997, n° 127, 6 luglio 1998, n° 191 e dal
D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403.
Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia le Regioni
e le Provincie autonome provvederanno a conformarsi alle disposizioni
del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252, recante norme per la semplificazione
dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia.
CONTROLLI
L'azione di controllo viene operata dall'Amministrazione che ha redatto
il sottoprogramma.
Per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per
singolo beneficiario, che contenga:
" la documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione
(documento di riconoscimento, certificazione di iscrizione all'Ufficio
IVA, ecc.);
" copia conforme all'originale dei documenti contabili ed i relativi
adempimenti di quietanza, da cui si evinca la data di emissione dei documenti
giustificativi, che dovrà essere successiva a quella di approvazione
del programma nazionale;
" la documentazione relativa alla regolarità degli Statuti
di costituzione delle società, dei libri dei soci e, se necessario,
del certificato antimafia; per le Associazioni di produttori, il verbale
del Consiglio di Amministrazione dal quale risulti l'approvazione del
programma;
" il riscontro tra le spese sostenute e documentate e le voci di
spesa approvate, nonché le relative registrazioni contabili, ove
prescritto, e la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello
relativo alla documentazione esibita.
I rappresentanti dell'Amministrazione regionale verificano le dichiarazioni
rese dal beneficiario (ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n°
15) in ordine:
" Alla data di inizio dei lavori e degli acquisti e del loro completamento
(se ultimati);
" Al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta
di pagamento, concernono il progetto approvato; che le attrezzature e/o
i macchinari acquistati per la realizzazione del piano siano nuovi di
fabbrica, tranne i casi descritti nell'allegato 2; che non siano stati
praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente
indicati nei documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti,
non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;
" Per gli acquisti di materiale durevole, all'uso esclusivo per il
conseguimento delle finalità perseguite e la durata connessa al
periodo di ammortamento;
" All'indicazione dell'importo delle spese complessivamente sostenute
e documentate (al netto dell'IVA qualora trattasi di soggetto di imposta);
" Al non aver richiesto e ottenuto allo stesso titolo contributi
da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
" Alla corretta esecuzione, nonchè alla rispondenza tra quanto
realizzato e quanto contabilizzato per le parti di opere non controllate
e/o non più controllabili;
" Alla consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà
nelle sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
I controlli presso Enti e/o aziende beneficiarie si rendono necessari
per verificare lo stato di attuazione delle singole misure richieste,
nonché per acquisire gli elementi contabili e giustificativi delle
spese sostenute.
E' facoltà dell'A.I.M.A. programmare, di intesa con gli Enti che
partecipano al programma nazionale, l'espletamento sia di controlli amministrativi
sia di sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli
impegni prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale e la rispondenza
delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda,
nonché la presenza e la corretta registrazione della documentazione
contabile.
L'attività di controllo su materiale ed attrezzature soggetti a
spostamenti extra regionali, anche permanenti, per effetto del nomadismo
potrà essere esercitata in collaborazione tra gli Enti interessati.
I controlli amministrativi dovranno essere integrati da sopralluoghi in
azienda nella misura ritenuta più opportuna e comunque non inferiore
al 30% delle domande pervenute, intesi a verificare il rispetto delle
condizioni per la concessione della contribuzione nazionale e comunitaria.
Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento
dell'azienda, il controllore potrà preavvisare, con un margine
di tempo non superiore a 48 ore, il titolare dell'azienda e/o dell'Ente,
tramite telegramma.
Qualora le arnie di un'azienda apistica subiscano spostamenti, i responsabili
sono tenuti a darne preventiva comunicazione all'organismo di controllo,
il quale ne informa per iscritto l'A.I.M.A., nel termine dei dieci giorni
precedenti la variazione, indicando il luogo dove le arnie stesse verranno
posizionate.
Il campione delle domande soggette a controllo in loco è individuato
sulla base di una preventiva analisi dei rischi e tenendo conto dei seguenti
parametri:
" ammontare dei contributi;
" numero degli alveari per i quali sono richiesti i contributi;
" esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni
precedenti;
" ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto
dichiarato in domanda.
Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base del modello
sintetico descritto in allegato 3, al quale dovrà essere allegata
una relazione dettagliata in riferimento alle azioni attuate.
Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara il nome e cognome
del controllore, nonché la data e l'ora del controllo stesso; esso
deve contenere, inoltre, un apposito spazio riservato ad eventuali osservazioni
da parte del soggetto controllato.
Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia deve essere
rilasciata all'azienda visitata, e l'originale è trattenuto dall'Organismo
regionale di controllo. Entrambe le copie devono essere firmate dal controllore
e controfirmate dal soggetto controllato.
Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'Ente interessato,
si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza
che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti,
si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà
formulate per negligenza grave o deliberatamente, all'esclusione dell'interessato
dal beneficio del contributo per l'anno civile considerato o anche per
l'anno civile successivo.
MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Il fascicolo per singolo beneficiario deve contenere tutti i documenti
necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento
ritenuto utile per una completa istruttoria; è necessario che ogni
fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del programma
in questione riporti la dicitura 'ai sensi del Reg. CE n° 1221/97',
in modo da risultare che la spesa documentata è stata cofinananziata
dalla UE e dallo Stato Italiano.
I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli Enti di competenza
per i controlli che potrebbero essere effettuati dall'A.I.M.A. e dalla
Unione Europea.
Entro il termine perentorio del 10 settembre di ogni anno gli Enti interessati
fanno pervenire all'A.I.M.A. - Unità Organizzativa XII - gli elenchi
di liquidazione, suddivisi a livello provinciale per azione e sottoazione
e l'elenco dei beneficiari sottoposti a controllo in loco con l'indicazione
dell'esito degli stessi.
Detti elenchi sono trasmessi su supporto cartaceo, sottoscritto da un
responsabile, e su supporto magnetico, entrambi prodotti e distribuiti
dall'A.I.M.A., che curerà direttamente la necessaria assistenza.
Si richiama l'attenzione degli Organismi partecipanti al programma sul
rispetto del predetto termine ultimo di rendicontazione, trascorso il
quale non risulta possibile attivare le procedure di rimborso dell'aiuto
e il conseguente addebito delle spese al FEOGA - Sez. Garanzia, entro
il 15 ottobre di ciascun anno.
Gli Organismi partecipanti al programma devono attuare le procedure ed
essere assoggettati ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 1663/95, relativo
alle procedure di liquidazione dei conti FEOGA sezione Garanzia.
L'A.I.M.A. provvede nel più breve tempo possibile ad informare
le Amministrazioni interessate circa l'avvenuto pagamento relativo agli
elenchi trasmessi.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI ATTUAZIONE ED ALLE SPESE SOSTENUTE.
Gli Organismi partecipanti al programma forniscono al Ministero e all'A.I.M.A.
una sintetica relazione informativa dello stato di attuazione del sottoprogramma
e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione
per i programmi successivi, nonché i dati consuntivi delle azioni
realizzate.
Tali informazioni devono pervenire al Ministero non oltre il 31 dicembre
di ogni anno.
Per adempiere, inoltre, alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 del
Reg. CE n° 2300/97, che prescrive che lo Stato membro è tenuto
a comunicare all'Unione Europea entro il 15 dicembre i risultati delle
ricerche applicate alla lotta alla varroa, gli Enti che abbiano incluso
tale azione nel proprio sottoprogramma devono trasmettere i risultati
al Ministero non oltre il 15 novembre di ciascun anno.
DISPOSIZIONI FINALI
Si richiama l'attenzione sulle scadenze indicate nella presente circolare:
a) Fase di programmazione:
" 15 marzo per l'invio dei programmi regionali e ministeriali,;
" 30 settembre per l'invio dei programmi eventualmente riformulati
dopo la notifica delle decisioni dell'Esecutivo comunitario.
b) Fase di attuazione:
" 15 aprile per l'invio all'A.I.M.A. delle copie delle domande pervenute;
" 10 settembre per la consegna all'A.I.M.A. degli elenchi di liquidazione
ai fini dell'erogazione del finanziamento in favore dei beneficiari e
dell'elenco dei beneficiari sottoposto a controllo;
" 31 agosto termine di effettuazione delle spese.
c) Comunicazioni:
" 15 novembre per la trasmissione dei risultati della lotta alla
varroa;
" 31 dicembre per le relazioni sulle azioni concluse.
E' condizione essenziale per l'approvazione del sottoprogramma che gli
Enti regionali comunichino contestualmente anche i dati sulla consistenza,
censita e stimata, del proprio patrimonio apistico, per assicurare l'adozione
di metodologie di rilevazione uniformi su tutto il territorio nazionale.
IL MINISTRO.
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