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DECRETO LEGISLATIVO N. 336 DEL 4 AGOSTO 1999

Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti


Omissis

Capo III - Autocontrollo e corresponsabilità degli operatori

Articolo 14
1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.
2. Il responsabile dello stabilimento di macellazione e di prima trasformazione di prodotti di origine animale deve adottare un piano di autocontrollo aziendale al fine di:
a) accettare, nel corso di forniture dirette o tramite un intermediario, soltanto gli animali per i quali l'allevatore abbia garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati;
b) accertare che gli animali d'ingrasso introdotti nello stabilimento non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati;
c) assicurarsi che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale che non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o di prodotti non autorizzati.
3. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 può commercializzare soltanto:
a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non
siano stati oggetto di un trattamento illecito;
b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).
4. Ferme restando le disposizioni concernenti l'immissione sul mercato dei prodotti:
a) il Ministro della sanità, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per le politiche agricole, stabilisce linee guide per disciplinare le modalità della sorveglianza sulla qualità della filiera produttiva da realizzarsi a cura delle parti interessate, anche mediante rafforzamento delle misure di autosorveglianza da introdurre nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità;
b) il Ministero per le politiche agricole cura l'introduzione, nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità, di misure di rafforzamento dell'autosorveglianza ai fini dell'applicazione del presente decreto. Dell'avvenuta introduzione viene data comunicazione al Ministero della sanità.
5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può ridurre la frequenza dei controlli ufficiali, tenuto conto dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad un sistema di autosorveglianza o di filiera produttiva.

Articolo 15
1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.
2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento.
3. Il registro di cui al comma 1, che può essere quello previsto dal decreto legislativo n. 119 del 1992, è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni.
4. Il veterinario della azienda unità sanitaria locale competente, nel corso della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti, controlla anche le condizioni degli allevamenti e dei trattamenti previsti dal presente decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di cui all'articolo 4, comma 3, la data delle verifiche effettuate.
5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono tenuti a fornire all'autorità competente e, in particolare, al veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, su sua richiesta, ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente decreto.
6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, che deve essere conservata nello stabilimento di macellazione per un periodo non inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:
a) numero, specie e categoria degli animali;
b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego;
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli articoli 4 e 5 nonché con alimenti medicamentosi e specialità medicinali; nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;
e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla precedente lettera d).

Omissis

Allegato I

CATEGORIA A - Sostanze a effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate
1) Stilbeni, loro derivati e loro sali e esteri
2) Agenti antitiroidei
3) Steroidi
4) Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)
5) b-agonisti
6) Sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno
1990

CATEGORIA B - Medicinali veterinari[1] e agenti contaminanti
1) Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni
2) Altri prodotti medicinali veterinari
a) Antielmintici
b) Cocci diostatici, compresi i nitroimidazoli
c) Carbammati e piretroidi
d) Tranquillanti
e) Antinfiammatori non steroidei (AINS)
f) Altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica
3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente
a) Composti organoclorurati, compresi i PCB
b) Composti organofosforati
c) Elementi chimici
d) Micotossine
e) Coloranti
f) Altri

[1] Comprese le sostanze non registrate utilizzabili a fini veterinari.

Allegato II

Categoria di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria

Tipo di animali
Prodotti animali
Categoria di sostanze
Animali
della specie
bovina
Volatili da cartile
Animali
d'acqua
coltura
Latte
Uova
Carni di coniglio
e di selvaggina selvatica
Selvaggina d'allevamento
Miele
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