DECRETO LEGISLATIVO N. 336 DEL 4 AGOSTO 1999
Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto
di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure
di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi
e nei loro prodotti
Omissis
Capo
III - Autocontrollo e corresponsabilità degli operatori
Articolo
14
1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda
unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle
normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.
2. Il responsabile dello stabilimento di macellazione e di prima trasformazione
di prodotti di origine animale deve adottare un piano di autocontrollo
aziendale al fine di:
a) accettare, nel corso di forniture dirette o tramite un intermediario,
soltanto gli animali per i quali l'allevatore abbia garantito che i tempi
di sospensione siano stati rispettati;
b) accertare che gli animali d'ingrasso introdotti nello stabilimento
non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e che non
siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati;
c) assicurarsi che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti
di origine animale che non contengano residui superiori ai limiti massimi
consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o di prodotti non
autorizzati.
3. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti di cui ai commi
1 e 2 può commercializzare soltanto:
a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti
non autorizzati, ovvero che non
siano stati oggetto di un trattamento illecito;
b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti
autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).
4. Ferme restando le disposizioni concernenti l'immissione sul mercato
dei prodotti:
a) il Ministro della sanità, con decreto da emanarsi di concerto
con il Ministro per le politiche agricole, stabilisce linee guide per
disciplinare le modalità della sorveglianza sulla qualità
della filiera produttiva da realizzarsi a cura delle parti interessate,
anche mediante rafforzamento delle misure di autosorveglianza da introdurre
nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità;
b) il Ministero per le politiche agricole cura l'introduzione, nei capitolati
d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità, di misure di
rafforzamento dell'autosorveglianza ai fini dell'applicazione del presente
decreto. Dell'avvenuta introduzione viene data comunicazione al Ministero
della sanità.
5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può ridurre
la frequenza dei controlli ufficiali, tenuto conto dell'appartenenza dell'azienda
d'origine o di provenienza ad un sistema di autosorveglianza o di filiera
produttiva.
Articolo
15
1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda
diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 3, la data, la natura dei
trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli
animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.
2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la natura
dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del
trattamento.
3. Il registro di cui al comma 1, che può essere quello previsto
dal decreto legislativo n. 119 del 1992, è detenuto in azienda
e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette
almeno per cinque anni.
4. Il veterinario della azienda unità sanitaria locale competente,
nel corso della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti, controlla
anche le condizioni degli allevamenti e dei trattamenti previsti dal presente
decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di cui all'articolo
4, comma 3, la data delle verifiche effettuate.
5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono tenuti
a fornire all'autorità competente e, in particolare, al veterinario
ufficiale dello stabilimento di macellazione, su sua richiesta, ogni informazione
relativa al rispetto delle norme di cui al presente decreto.
6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici
e privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione
del titolare dell'allevamento di origine, che deve essere conservata nello
stabilimento di macellazione per un periodo non inferiore ad un anno,
contenente le seguenti indicazioni:
a) numero, specie e categoria degli animali;
b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di
cui è vietato l'impiego;
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni
precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli articoli
4 e 5 nonché con alimenti medicamentosi e specialità medicinali;
nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione
deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione
o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico
veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;
e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i trattamenti
con i prodotti di cui alla precedente lettera d).
Omissis
Allegato
I
CATEGORIA
A - Sostanze a effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate
1) Stilbeni, loro derivati e loro sali e esteri
2) Agenti antitiroidei
3) Steroidi
4) Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)
5) b-agonisti
6) Sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90
del Consiglio, del 26 giugno
1990
CATEGORIA
B - Medicinali veterinari[1] e agenti contaminanti
1) Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni
2) Altri prodotti medicinali veterinari
a) Antielmintici
b) Cocci diostatici, compresi i nitroimidazoli
c) Carbammati e piretroidi
d) Tranquillanti
e) Antinfiammatori non steroidei (AINS)
f) Altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica
3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente
a) Composti organoclorurati, compresi i PCB
b) Composti organofosforati
c) Elementi chimici
d) Micotossine
e) Coloranti
f) Altri
[1]
Comprese le sostanze non registrate utilizzabili a fini veterinari.
Allegato
II
Categoria di residui o di sostanze da ricercare
a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e
del tipo di prodotti animali di origine primaria
| Tipo
di animali
Prodotti animali
Categoria di sostanze |
Animali
della specie
bovina |
Volatili
da cartile |
Animali
d'acqua
coltura |
Latte |
Uova |
Carni
di coniglio
e di selvaggina selvatica
Selvaggina d'allevamento |
Miele |
| A1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
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| B1 |
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| 2a |
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| b |
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| f |
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| 3a |
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| b |
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| c |
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| d |
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| e |
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| f |
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