LEGGE 128/98
Art. 52. Disposizioni sul miele
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753,
come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29
dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:
"Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione
comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela
con miele extracomunitario"".
2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753,
introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.
428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
"Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere
indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese
o i Paesi di produzione".
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982,
n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogata.
4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito
dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse
le parole: "del miele vergine integrale".
5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature
già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente
dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni
previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo
di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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