DECRETO
LEGISLATIVO N. 155 DEL 26 MAGGIO 1997
Attuazione delle Direttive CE 43/1993 e 3/1996 concernenti l'igiene dei
prodotti alimentari
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994,
ed in particolare l'articolo 32;
Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene
dei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 93/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante
deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto
marittimo di oli e grassi liquidi sfusi;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777,
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 febbraio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione
del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro
e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste
da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari
e le modalita' di verifica dell'osservanza di tali norme.
ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene":
tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrita'
dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive
alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione
e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la
fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione,
la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione,
al consumatore;
b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza
fini di lucro, che esercita una o piu' delle seguenti attivita': la preparazione,
la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito,
il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura,
compresa la somministrazione, di prodotti alimentari;
c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di
vista igienico;
d) autorita' competente: il Ministero della sanita', le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unita' sanitarie locali, secondo
quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria
alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.
ART. 3
(Autocontrollo)
1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione,
la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito,
il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura,
compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati
in modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria
attivita' ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli
alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute
ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti
principi su cui e' basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo
dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per
gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioe'
a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza
dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e
della tipologia d'attivita', dell'analisi dei rischi, dei punti critici
e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione
dell'autorita' competente preposta al controllo tutte le informazioni
concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla procedura di cui
al comma 2.
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile
dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un
rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti
in questione e di quelli ottenuti in condizione tecnologiche simili informando
le autorita' competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni
relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve
rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'autorita' sanitaria
locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non
venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o tratto
in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare
dell'industria alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato,
fatte salve quelle piu' dettagliate o rigorose attualmente vigenti purche'
non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali
disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della
sanita' previo espletamento delle procedure comunitarie.
torna inizio pagina
Art. 4
(Manuali di corretta prassi igienica)
1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo
3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo
conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato
e dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 e' effettuata dai settori
dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate
quali le autorita' competenti e le associazioni dei consumatori, in consultazione
con i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se necessario,
del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali
di igiene del Codex Alimentarius.
3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI).
4. Il Ministero della sanita' valuta la conformita' all'articolo 3 dei
manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalita' da esso stabilite e,
se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione europea.
5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione
dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie alimentari possono
tenere anche conto delle norme europee della serie EN 29000 ovvero ISO
9000.
Art. 5
(Controlli)
1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino
le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua conformemente a
quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale
controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica
di cui all'articolo 4.
2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione
generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti,
in relazione alle attivita' svolte dall'industria alimentare, prestando
una particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa
evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e
di verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile.
3. Al fine di determinare il rischio per la salubrita' e la sicurezza
dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo
in cui e' stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione
cui esso e' sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa
la somministrazione al consumatore, nonche' delle condizioni in cui e'
esposto o in cui e' immagazzinato.
4. I locali utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata
nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7
novembre 1995; tale frequenza puo' tuttavia essere modificata in relazione
al rischio.
5. Il controllo di prodotti alimentari in impostazione si effettua in
conformita' al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Art. 6
(Educazione sanitaria in materia alimentare)
1. Il Ministero della sanita', d'intesa con le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano e le unita' sanitarie locali, promuove campagne informative
dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di corretta alimentazione,
anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole
di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche
e di educazione fisica, nell'ambito delle attivita' didattiche previste
dalla programmazione annuale.
torna inizio pagina
Art. 7
(Modifiche di talune disposizioni preesistenti)
1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo
la parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti: ",
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari"
e, dopo la parola: "campioni" le parole: "delle sostanze
stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali
e oggetti".
2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto dall'articolo 2 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le parole:
"di zinco".
Art. 8
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria
alimentare e' punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici
milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto
milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo
di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio
previsti dall'articolo 3, comma 4.
2. L'Autorita' incaricata del controllo procede all'applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il
responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato
o non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3, commi 2
e 3, entro un congruo termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la
violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo
3, comma 4, e' punito, se ne deriva pericolo per la salubrita' e la sicurezza
dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da
lire seicentomila a lire sessanta milioni.
Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta
eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su
aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data
della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato,
alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della
legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi
della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' per la produzione, la preparazione
e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di vendita al
dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti
esercizi, l'autorita' sanitaria competente per territorio tiene conto
delle effettive necessita' connesse alla specifica attivita'.
|
|