LEGGE
N. 753 DEL 12 OTTOBRE 1982
Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica
europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
della Cee concernenti il miele
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art.1.
Ai sensi della presente legge per il miele si intende il prodotto
alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle
secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle
stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche
proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. Tale
prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato. Il miele a
seconda dell'origine si distingue in:
a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;
b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti
da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse.
Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi
da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche
interi con celle opercolate;
2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi
di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati
non contenenti covata;
4) miele centrifugato; miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi
disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti
covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.
Art.
2. Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle
definizioni ed alle norme previste dalla seguente legge.
Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:
1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito;
miele di nettare non meno del 65 per cento;
miele di melata, solo o con miscela con il miele di nettare, non meno
del 60 per cento;
2) tenore d'acqua:
non più del 21 per cento;
miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio (Trifolium sp.) e di
corbezzolo (Arbutus) non più del 23 per cento;
3) tenore apparente di saccarosio:
non più del 5 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia,
dilavanda e di Banksia menziesii non più del 10 per cento;
4) tenore di sostanze insolubili in acqua;
non più dello 0.1 per cento;
miele torchiato non più dello 0.5 per cento;
5) tenore in sostanze minerali (ceneri):
non più dello 0.6 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più
dell'1 per cento;
6) acidità:
non più di milliequivalenti per kg;
7) indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale(HMF)determinati
dopo il trattamento e miscela:
a) indice diastasico (scala di Shade):
a') non meno di 8;
a'') miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi)e
tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg, non meno di 3;
b) HMF non più di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui
alla precedente lettera a), a'').
Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele con caratteristiche
di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 5 milioni.
Art.3.
Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun
altro prodotto.
Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione straniera
non può essere commercializzato con la denominazione di miele italiano,
ma con la denominazione di 'miscela di mieli di origini diverse' .La miscela
di mieli di origine di soli paesi extracomunitari deve essere commercializzata
con la denominazione di 'miscela di mieli di importazione'. I mieli di
origine extracomunitaria devono riportare oltre alle indicazioni di cui
al successivo articolo 6, terzo comma, anche l'indicazione del Paese di
origine. Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine
nazionale.
Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente
articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Art.4.
Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto
destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche
o inorganiche estranee alla sua composizione; come muffe, insetti e parti
di insetti, covate e granelli di sabbia.
In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura
in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana.
É fatto comunque divieto di produrre , vendere, detenere per vendere,
somministrare o distribuire per il consumo , miele non corrispondente
all'articolo5 della legge 30 aprile 1962, n.283.
Il miele non deve:
a) presentare sapore od odore estranei;
b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;
c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano
distrutti o resi in gran parte inattivi;
d) presentare un'acidità modificata artificialmente;
e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile
la determinazione dell'origine ai sensi del terzo comma dell'articolo
1.
Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera c, non si applicano per
il miele per pasticceria e per il miele per l'industria.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è
punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile
1962, n.283.
Art.5.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno
fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del miele per
pasticceria, del miele per l'industria, del miele di Calluna e miele di
Arbutus possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento.
Per 'miele di pasticceria' e per 'miele per l'industria' si intende il
miele che, pur essendo idoneo al consumo umano, non corrisponda ai requisiti
di cui al precedente articolo 4, quarto comma, lettere a)b) e c) ovvero
abbia un indice diastasico o un tenore idrossimetilfurfurale non conformi
alle caratteristiche di cui al precedente articolo 2, secondo comma, punto
7, lettere a) b).
Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto
dal precedente primo comma è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2 milioni.
Art.6.
Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente
legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso
in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile
1962, n.283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche.
Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve
essere inoltre confezionato, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile
1962, n. 283, in contenitori recanti le indicazioni prescritte dal presente
articolo.
L'uso della denominazione 'miele', salvo quanto prescritto dai commi seguenti,
è consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del
precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio
del prodotto per disegnarlo.
Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono
riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili,
le seguenti indicazioni:
a) la denominazione 'miele' o una delle denominazioni specifiche, previste
dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e il metodo di
estrazione del prodotto; tuttavia il 'miele in favo' ed il 'miele con
pezzi di favo' nonché il 'miele per pasticceria', il 'miele per
l'industria' ed il 'miele di brughiera' devono essere designati come tali;
b) il peso netto espresso in grammi o chilogrammi;
c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore
o del confezionatore, oppure di un venditore residente all'interno della
Comunità economica europea;
d) l'anno di produzione.
La denominazione 'miele' o una delle denominazioni di cui all'articolo
1 può essere completata tra l'altro da:
1) un'indicazione inerente all'origine botanica, se il prodotto proviene
soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche,
fisico-chimiche e microscopiche;
2) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene
totalmente dall'origine indicata;
3) l'indicazione 'vergine integrale' per il prodotto di origine nazionale
quando non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione
e possegga i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali definiti
nel decreto di cui al successivo articolo 7. Per tale miele è obbligatorio
apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla
data di produzione ed alla data di scadenza.
Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto
pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto,
le indicazioni di cui al terzo comma, lettere b) - c), possono anche figurare
solo sui documenti di accompagnamento.
Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce
le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da
parte di chi importa o di chi utilizza per vendere il miele di cui al
precedente comma nonché di un registro dal quale risultino le operazioni
di miscelazione dei mieli.
L'indicazione di cui al terzo comma, lettera a), deve figurare in lingua
italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
100.000 a lire 500.000.
Art. 7.
Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica
le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche
fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualità
di miele nazionale.
Art.8.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Art.9.
La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
La presente legge , munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma,
addì 12 ottobre 1982
PERTINI
Spadolini-Altissimo
Marcora-Colombo
Darida-Bartolomei
Visto, il Guardasigilli: Darida.
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