REGOLAMENTO
COMUNITARIO N.1804 DEL 19 LUGLIO 1999
Che
completa il regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico
di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli
e sulle derrate alimentari
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando quanto segue:
(1) il regolamento (CEE) n. 2092/91 ( 4 ) dispone che la Commissione formuli
proposte in merito ai principi e alle misure specifiche di controllo relativi
alla produzione biologica di animali, di prodotti animali non trasformati
e di prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti
di origine animale entro il 30 giugno 1995;
(2) i consumatori manifestano un interesse crescente per i prodotti agricoli
ottenuti con metodi biologici e questi prodotti sono quindi oggetto di
una domanda sempre maggiore;
(3) le produzioni animali contribuiscono ad estendere la gamma dei prodotti
biologici e permettono alle aziende operanti in questo settore di intraprendere
attività complementari che costituiscono una fonte di reddito considerevole;
(4) il presente regolamento armonizza le norme relative alla produzione,
all'etichettatura e al controllo delle specie animali più importanti;
per talune specie, diverse da quelle acquatiche, per le quali il presente
regolamento non contempla norme di produzione, è opportuno ai fini
della tutela dei consumatori armonizzare almeno i requisiti in materia
di etichettatura e il sistema di controllo; per i prodotti dell'acquacoltura
tali norme dovrebbero essere elaborate al più presto;
(5) inoltre, nelle aziende che operano con metodi di produzione biologica,
l'allevamento costituisce un elemento fondamentale per l'organizzazione
della produzione agricola, in quanto soddisfa il fabbisogno di materie
organiche e di elementi nutritivi del terreno agricolo, contribuendo così
a migliorare il suolo e a sviluppare un'agricoltura durevole;
(6) per evitare danni all'ambiente, in particolare alle risorse naturali
come il suolo e l'acqua, l'allevamento praticato con metodi biologici
deve in linea di massima prevedere uno stretto legame tra questa produzione
e la terra, una prassi di avvicendamenti poliennali adeguati e l'alimentazione
del bestiame con prodotti vegetali coltivati con metodi biologici nella
stessa azienda;
(7) per evitare l'inquinamento delle acque ad opera dei composti azotati,
le aziende che praticano l'allevamento con metodi di produzione biologica
dovrebbero disporre di un'adeguata capacità di stoccaggio e di
piani per lo spargimento delle deiezioni zootecniche solide e liquide;
(8) ai fini della conservazione e della valorizzazione del potenziale
delle zone abbandonate, la pastorizia praticata secondo i metodi dell'agricoltura
biologica costituisce un'attività quanto mai appropriata;
(9) occorre promuovere un'ampia diversità biologica e la scelta
delle razze dovrebbe essere operata in funzione della loro capacità
di adattamento alle condizioni ambientali esistenti;
(10) gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti
sulla loro base non sono compatibili con i metodi di produzione biologici;
per conservare la fiducia dei consumatori nella produzione biologica non
si dovrebbero utilizzare organismi geneticamente modificati, loro parti
e prodotti ottenuti sulla loro base in prodotti recanti il marchio di
produzione con metodi biologici;
(11) omissis n.d.r
(12) omissis n.d.r
(13) omissis n.d.r
(14 omissis n.d.r
(15) omissis n.d.r
(16) l'uso in forma preventiva di medicinali allopatici ottenuti per sintesi
chimica non è consentito nell'agricoltura biologica;
(17) omissis n.d.r
(18) omissis n.d.r
(19) omissis n.d.r
(20) omissis n.d.r
(21) l'apicoltura, date le sue peculiarità, necessita di apposite
disposizioni, in particolare al fine di garantire la disponibilità
di risorse pollinifere e nettarifere adeguate in termini quantitativi
e qualitativi;
(22) tutti gli operatori che commercializzano prodotti derivanti da animali
allevati con metodo biologico dovrebbero essere soggetti a un controllo
regolare e uniforme; le informazioni concernenti le entrate e le uscite
di animali nella e dall'azienda, nonché le cure somministrate,
dovrebbero essere indicate permanentemente in un registro tenuto a disposizione
presso l'azienda;
(23) le differenze regionali per quanto riguarda l'agricoltura e le condizioni
climatiche rendono necessari periodi transitori per taluni metodi e per
le caratteristiche dei locali di stabulazione e degli impianti;
(24) la diversità dei metodi seguiti nella produzione biologica
di animali esistente attualmente tra gli Stati membri rende necessario
che questi ultimi possano applicare sul loro territorio norme più
rigorose per gli animali ed i prodotti animali;
(25) a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91, le indicazioni nell'etichettatura,
nel materiale pubblicitario o documenti commerciali considerati dal consumatore
come un riferimento ad un metodo di produzione biologico sono riservate
ai prodotti ottenuti conformemente a tale regolamento;
(26) il consumatore ritiene in genere che determinate indicazioni siano
un riferimento ad un metodo di produzione biologico;
(27) è tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per
consentire ai titolari di un marchio di adeguare la loro produzione ai
requisiti dell'agricoltura biologica a condizione che tale periodo transitorio
sia concesso solo ai marchi che portano le suddette indicazioni e per
i quali la presentazione della domanda di registrazione è avvenuta
prima della pubblicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, e che il consumatore
sia informato in modo opportuno del fatto che tali prodotti non sono conformi
al metodo di produzione biologico,
( 1 ) GU C 293 del 5.10.1996, pag. 23.
( 2 ) GU C 133 del 28.4.1997, pag. 29.
( 3 ) GU C 167 del 2.6.1997, pag. 55.
( 4 ) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 330/1999 della Commissione (GUL 40 del 13.2.1999,
pag. 23).
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, nella
misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti
il metodo di produzione biologico:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e i
prodotti animali non trasformati, nella misura in cui i principi che regolano
la produzione e le norme specifiche di controllo applicabili figurino
negli allegati I e III;
b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati desti nati all'alimentazione
umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine
vegetale e/o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi,
non contemplati dalla lettera a) con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento della Commissione di cui al paragrafo 3.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme dettagliate
di produzione per talune specie animali, si applicano le norme in materia
di etichettatura e di controllo previste rispettivamente all'articolo
5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi prodotti, ad eccezione
dell'acquacoltura e dei prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento
di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in
mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati
membri.
3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, conformemente alla
procedura di cui all'articolo 14, una proposta di regolamento sui requisiti
in materia di etichettatura e di controllo e le misure cautelative per
i prodotti menzionati al paragrafo 1, lettera c), purché tali requisiti
si riferiscano al metodo di produzione biologico.
In attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai prodotti
di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionali in conformità
della legislazione comunitaria o, in mancanza di queste, norme private
accettate o riconosciute dagli Stati membri."
2) L'articolo
2 è sostituito dal seguente:
Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni
concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura,
nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso,
i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzati
dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggeriscono
all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime
per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione
di cui all'articolo 6 e in particolare sono caratterizzati dai termini
in appresso o dai corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.)
o diminutivi in uso, soli o combinati, salvo che detti termini non si
applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei
mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di
produzione:
- in spagnolo: ecológico,
- in danese: økologisk,
- in tedesco: ökologisch, biologisch,
- in greco: biokocijü,
- in inglese: organic,
- in francese: biologique,
- in italiano: biologico,
- in olandese: biologisch,
- in portoghese: biológico,
- in finlandese: luonnonmukainen,
- in svedese: ekologisk."
3) L'articolo 3 è
sostituito dal seguente:
Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni
comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario
riguardante i prodotti specificati all'articolo 1, quali le disposizioni
che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione,
l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti
alimentari e di alimentazione degli animali."
4) All'articolo 4, paragrafo 3 la definizione di "preparazione"
è sostituita dalla seguente:
"3) "preparazione": le operazioni di conservazione e/o
di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il
sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento
e/o modifiche apportate all'etichettatura relativamente alla presentazione
del metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura dei prodotti
freschi, conservati e/o trasformati;"
5) ....25)omissis n.d.r.
Articolo
2
Per conformarsi ai periodi di conversione di cui all'allegato I, parti
B e C, il periodo trascorso anteriormente al 24 agosto 2000 è preso
in considerazione qualora l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente
per l'autorità o l'organismo ispettivo che durante tale periodo
ha prodotto in conformità delle disposizioni nazionali vigenti
o, in mancanza, delle norme private accettate o riconosciute dagli Stati
membri.
Articolo
3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è
applicabile a partire dal 24 agosto 2000, tuttavia i divieti concernenti
l'uso di organismi geneticamente modificati e loro derivati di cui al
presente regolamento ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo
5, paragrafo 3, lettera h), all'articolo 5, paragrafo 5, lettera f), all'articolo
5 bis, lettera i), all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), all'articolo
6, paragrafo 2,lettera a) e all'allegato 1, sezione B, paragrafo 4.18,
del regolamento (CEE) 2092/91, sono immediatamente applicabili.
Il presente regolamento
è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.
Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ.
ALLEGATO
1 PARTE C.
APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA
1. Principi
generali
1.1. L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce
alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso
l'azione pronuba delle api.
1.2. La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come ottenuti con
metodo di produzione biologica è strettamente connessa sia alle
caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente.
Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione
e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.
1.3. Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima
area, tutte le unità devono essere conformi alle disposizioni del
presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore può
gestire unità non conformi al presente regolamento a condizione
che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo quelle enunciate
al punto 4.2 per l'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non
può essere venduto con riferimenti al metodo di produzione biologica.
2. Periodo di conversione
2.1. I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti al
metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente
regolamento sono state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo
di conversione la cera deve essere sostituita conformemente ai requisiti
di cui al punto 8.3.
3. Origine delle api
3.1. Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità
degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità
e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso di
razze europee di apis mellifera e dei loro ecotipi locali.
3.2. Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie
o l'acquisto di alveari o sciami provenienti da unità conformi
alle disposizioni del presente regolamento.
3.3. Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità o dell'organismo
di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità di produzione che
non sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento possono
essere convertiti.
3.4. Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti
convenzionali è autorizzato per un periodo transitorio che termina
il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo di osservare il periodo di conversione.
3.5. Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata
dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata
mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi,
quando non siano disponibili apiari conformi al presente regolamento,
con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione.
3.6. Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10% all'anno di
api regine e sciami non conformi alle disposizioni del presente regolamento
può essere incorporato nell'unità di produzione biologica
a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari
con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.
In tal caso non si applica il periodo di conversione.
4. Ubicazione degli apiari
4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non
è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti dal
presente regolamento. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo
di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di
impianto delle arnie, come previsto all'allegato III, parte A1, sezione
2, primo trattino.[compilare una descrizione completa dei locali di stabulazione,
dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei parchetti all'aperto, ecc., nonché,
se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e
alla trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie
prime e dei fattori produttivi;] In mancanza di tale designazione, l'apicoltore
è tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo
adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per
dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono
ai criteri previsti dal presente regolamento.
4.2. L'ubicazione degli apiari deve:
a) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e
l'accesso all'acqua per le api;
b) essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell'apiario
le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni
con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente
a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e dall'allegato I
del presente regolamento e da coltivazioni non soggette alle disposizioni
del presente regolamento ma sottoposte a cure colturali di basso impatto
ambientale quali, ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 (*****), prive di un'influenza
significativa sulla qualificazione della produzione apicola come ottenuta
con metodo di produzione biologica;
c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione
non agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade,
aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità
o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il
rispetto di tale requisito.
I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo
di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.
5. Nutrizione
5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate
scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare il periodo
invernale.
5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora
sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condizioni climatiche
estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico, preferibilmente
della stessa unità biologica.
5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli
Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificiale l'uso di
sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione biologico
in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico, segnatamente
quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano
la cristallizzazione del miele.
5.4. Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di controllo
possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un periodo transitorio
che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero, melassa di
zucchero e miele non conformi alle disposizioni del presente regolamento.
5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni
relative all'uso di nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date, quantità
e arnie interessate.
5.6. Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisiti
di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da quelli
indicati nei punti da 5.1 a 5.4.
5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima
raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo
di flusso del nettare o della melata.
6.
Profilassi e cure veterinarie
6.1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:
a) selezione di opportune razze resistenti;
b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza
alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico
rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare
situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata
maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle attrezzature,
distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo
della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.
6.2. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono ammalate
o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente
isolate in apposito apiario.
6.3. L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che risponde ai requisiti
di cui al presente regolamento deve essere conforme ai seguenti principi:
a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione
è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente
normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità
del diritto comunitario;
b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali
allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia
terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;
c) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace,
o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che
rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali
allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità
di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti
salvi i principi di cui alle lettere a) e b);
d) è vietato l'uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi
chimica per trattamenti preventivi;
e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione
da Varroa jacobsoni possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico,
l'acido acetico e l'acido ossalico nonché le seguenti sostanze:
mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.
6.4. In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari
o i trattamenti per arnie, favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del
diritto comunitario o nazionale.
6.5. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici
ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate
in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con
altra cera conforme alle disposizioni del presente regolamento. Successivamente
esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.
6.6. I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai prodotti
menzionati al punto 6.3,lettera e).
6.7. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario
specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo o autorità
di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione
biologica, il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso
contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione;
la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato.
7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione
7.1. È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato
alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.
7.2. È vietata la spuntatura delle ali delle api regine.
7.3. È permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione
della vecchia regina.
7.4. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile
solo per contenere l'infestazione da Varroa jacobsoni.
7.5. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le
operazioni di smielatura.
7.6. Nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario
e sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo o l'autorità
di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto
con l'organo o l'autorità in questione.
7.7. Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione
e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.
Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.
7.8. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere
registrate nel registro dell'apiario.
8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicoltura
8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali
che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti
dell'apicoltura.
8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle
arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli,
cera e oli vegetali.
8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione
biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di nuovi impianti,
o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere
autorizzata dall'organo o dall'autorità di controllo in circostanze
eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile
in commercio e purché provenga da opercoli.
8.4. È vietato l'impiego di favi che contengano covate per l'estrazione
del miele.
8.5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare
dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato
II, parte B. sezione 2.[Rodenticidi- ndr]
8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
8.7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili
o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate
elencate nell'allegato II, parte E.
PRODOTTI
AUTORIZZATI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI LOCALI DI STABULAZIONE
E DEGLI IMPIANTI (AD ES. ATTREZZATURA E UTENSILI)
Saponi a base di sodio e di potassio Acqua e vapore Latte di calce Calce
Calce viva Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina) Soda caustica Potassa
caustica Acqua ossigenata Essenze naturali di vegetali Acido citrico,
peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico Alcole Acido nitrico
(attrezzatura da latteria) Acido fosforico (attrezzatura da latteria)
Formaldeide Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e
attrezzature per la mungitura Carbonato di sodio.
(*) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento
(CE) n. 2331/98 (GU) L 291 del 30.10.1998, pag. 10).
(**) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(***) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24).
(****) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.
(*****) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE)n. 2772/95 (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35)."
999 - Che completa il regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari.
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