DECRETO
LEGISLATIVO N. 259 DEL 10 AGOSTO 2000
Attuazione della
Direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare l'articolo
1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che
introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva
79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti
alimentari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle
politiche agricole e forestali;
Emana il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come
modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
68 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i o "con
zucchero/i ed edulcorante accompagnano la denominazione di vendita, ai
sensi dell'allegato 2, sezione II;
c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali,
nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale,
ai sensi del Decreto Legislativo n° 77 del 16/02/1993
b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
"5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a
seguito di un trattamento termico o altro, la quantità indicata
corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti
al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto
al prodotto finito. Tale quantità è espressa in percentuale.
5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione
del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione
di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente
o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura
superi il 100 per cento.
5-ter. La quantità degli ingredienti volatili è indicata
in funzione del loro peso nel prodotto finito.
5-quater. La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata
o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione può
essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o
della disidratazione.
5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidatati cui va aggiunta
acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa
in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.
5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni
di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura
nutrizionale dei prodotti alimentari.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come
modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
68, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla
quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche
in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura
"da consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene l'indicazione
del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro
la fine negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione
del punto della confezione in cui essa figura.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Courmayeur,
addì 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Veronesi, Ministro della sanità
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1999)".
- L'art. 1 e l'allegato B della legge 21 dicembre 1999, n. 526, così
recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati
in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su
di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione
di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data
di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso
tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma
1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo
può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
97/5/CE è di sei mesi".
"Allegato B 98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è
stata acquistata la qualifica.
98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi
di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei
consumatori.
98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la
direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità
degli enti creditizi.
98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998, che modifica l'art. 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio
relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo
esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva
89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi
e l'art. 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa
all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti
creditizi.
98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la
protezione degli animali negli allevamenti.
98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti
collettivi.
98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica
la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione
dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli.
98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre
1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione
appartenenti ad un gruppo assicurativo.
98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la
direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati.
98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica,
per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà
modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE
concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle
sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme
di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi
di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante
agricole.
98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica,
tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale,
delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE,
70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi
di barbabietole, dalle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali,
dei tuberi - semi di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra
e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle
specie di piante agricole.
99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce
deroghe alle disposizioni di cui all'art. 7 della direttiva 79/112/CEE
del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari".
- La direttiva 1999/10/CE della Commissione dell'8 marzo 1999 che introduce
deroghe alle disposizioni di cui all'art. 7 della direttiva 79/112/CEE
del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari,
è pubblicata in GUCE n. L. 69 del 16 marzo 1999.
- La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale,
nonché la relativa pubblicità, è pubblicata in GUCE
n. L. 33 dell'8 febbraio 1979. Si riporta l'art. 7 della suddetta direttiva:
"Art. 7. - 1. Se l'etichettatura di un prodotto alimentare pone in
rilievo la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti
essenziali per le caratteristiche ditale prodotto, o se la denominazione
di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, dev'essere indicata, a seconda
dei casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali
ingredienti, espressa in percentuale.
Tale indicazione figura in prossimità immediata della denominazione
di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto
all'ingrediente in questione.
Secondo la procedura prevista dall'art. 17 può essere deciso che,
per quanto concerne taluni ingredienti, la quantità di cui al presente
paragrafo sia espressa in valore assoluto.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) in caso di etichettatura destinata a caratterizzare un prodotto alimentare
conformemente all'art. 5, paragrafo 1, o richiesta in base alle disposizioni
comunitarie o, in loro mancanza, in base alle disposizioni nazionali applicabili
a taluni prodotti alimentari;
b) nel caso di ingredienti utilizzati esclusivamente in dose minima come
aromatizzanti.
3. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali
possono prevedere per taluni prodotti alimentari, nonché nel caso
previsto dal paragrafo 2, punto a), l'indicazione obbligatoria per determinati
ingredienti di una quantità espressa in valore assoluto o in percentuale
nonché, se necessario, l'indicazione di un'eventuale modifica della
quantità di tali ingredienti.
La procedura prevista dall'art. 16 si applica alle eventuali disposizioni
nazionali".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
"Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari".
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, reca:
"Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE,
in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale".
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Note all'art.
1:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si veda in note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo, 27 gennaio 1992, n. 109,
come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 8 (Ingrediente caratterizzante evidenziato). - 1.
L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria
di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto
alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti
casi:
a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri
nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore
alla denominazione di vendita;
b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo
nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;
c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale
per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti
con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo
aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:
1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai sensi
dell'art. 9, comma 7;
2) la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura
ai sensi delle disposizioni comunitarie;
3) che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;
4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale
da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione
di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto
alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri prodotti simili;
b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantità
dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione
in etichetta;
c) nei casi di cui all'art. 5, commi 8 e 9;
c-bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i o "con
zucchero/i ed edulcorante accompagnano la denominazione di vendita, ai
sensi dell'allegato 2, sezione II;
c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali,
nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale,
ai sensi, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
3. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla
quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della
loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.
4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione
di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure
nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria
di ingredienti in questione.
5. Per i prodotti alimentari di cui al tenore di acqua diminuisce a seguito
di un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde
alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della
loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto
finito. Tale quantità è espressa in percentuale.
5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione
del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione
di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente
o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura
superi il 100 per cento.
5-ter. La quantità degli ingredienti volatili è indicata
in funzione del prodotto del loro peso nel prodotto finito.
5-quater. La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata
o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione può
essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o
della disidratazione.
5-qunquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta
acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa
in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.
5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni
di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura
nutrizionale dei prodotti alimentari".
Nota all'art.
2:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si veda in note
alle premesse. Il testo vigente dell'art. 10 del predetto decreto legislativo
come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 10. - 1. Il termine minimo di conservazione è dato fino
alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche
in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura
"da consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene l'indicazione
del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro
la fine negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione
del punto della confezione in cui essa figura.
2. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare
va consumato; essa va indicata con la dicitura "da consumarsi entro
seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione
in cui essa figura.
3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno,
del mese e dell'anno.
4. La data può essere espressa:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili
per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per almeno diciotto mesi.
5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto,
particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso
sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti
siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui
ai commi 1 e 2 sono completate dalla enunciazione delle condizioni di
conservazione con particolare riferimento alla temperatura in funzione
della quale il periodo di validità è stato determinato.
6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra
data non è richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati
sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga
non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli
di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini
aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonché
delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute
da uva o mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande
alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità superiore
a 5 litri destinati alle collettività;
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura,
sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri,
aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.
7. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza
a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione".
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