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LEGGE 313/04 (24 dicembre 2004) - Disciplina dell'apicoltura

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

ART. 1.
(Finalità)

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attivita' di
interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente
naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e'
finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversita'
di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia
della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e
delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' della presente legge nell'ambito delle specifiche
competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative
norme di attuazione.

ART. 2.
(Definizioni)

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", e'
considerata a tutti gli effetti attivita' agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata
necessariamente alla gestione del terreno.
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la
pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno
d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di
incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario
nel corso dell'anno.
4. L'uso della denominazione "apicoltura" e' riservato
esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano
l'attivita' di cui al comma 1.

ART. 3.
(Apicoltore e imprenditore apistico)

1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
3. E' apicoltore professionista chiunque esercita l'attivita' di
cui al comma 2 a titolo principale.

ART. 4.
(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci)

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le
regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla
base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano
le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti
antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le
api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante
il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.


ART. 5.
(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali,
ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del
Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il
Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con
le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello
nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori
apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le
organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni
cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con
le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando
le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento
programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle
attivita' per il settore apistico, con particolare riferimento alle
seguenti materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione
dei processi di tracciabilita' ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;
c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine
protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi dei
regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, e successive modificazioni, nonche' del miele prodotto
secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive
modificazioni;
d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra
apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;
e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione
apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;
f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere
sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed
erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee,
ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;
h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di
interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;
i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di
api;
l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del
nomadismo;
m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in
funzione della biodiversita';
n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di
controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie
dell'alveare;
o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici
di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;
p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani
nel settore apistico;
q) previsione di indennita' compensative per gli apicoltori che
operano nelle zone montane o svantaggiate;
r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis
mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis mellifera sicula Montagano e
incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da
centri di selezione genetica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare contestualmente all'adozione del documento di cui al comma
1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1.
3. Il documento programmatico ha durata triennale e puo' essere
aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.
4. Al documento programmatico sono allegati:
a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le
organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni
professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del
movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello
regionale, da ogni singola regione;
b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti
l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.

ART. 6.
(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio
dell'attività)

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, e' fatto
obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche
per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel
territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali
si sia verificata una variazione nella collocazione o nella
consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10
per cento in piu' o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta
l'attivita' nelle forme di cui all'articolo 3 e' tenuto a darne
comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono
indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale
competente.
3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non
possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

ART. 7.
(Risorse nettarifere)

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di
un ciclo naturale di interesse pubblico.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica
economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:
a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi,
rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e
successive modificazioni;
b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui
all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attivita' produttiva con
postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei
fondi di loro proprieta' o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalita'
produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle
risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di
rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un
raggio massimo di 200 metri.


ART. 8.
(Distanze minime per gli apiari)

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, e' inserito il seguente:
"ART. 896-bis. - (Distanze minime per gli apiari). - Gli apiari
devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di
pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di
proprieta' pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non e'
obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono
dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni
di continuita', muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il
passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno
due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti
interessate.
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali
saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un
chilometro dai suddetti luoghi di produzione".

ART. 9.
(Riconoscimento del servizio di impollinazione)

1. L'attivita' di impollinazione e' riconosciuta, a tutti gli
effetti, attivita' agricola per connessione, ai sensi dell'articolo
2135, secondo comma, del codice civile.
2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e dalle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l'attivita' di
impollinazione, possono determinare il reddito imponibile,
relativamente a tale attivita', applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti dalla medesima attivita' il coefficiente di redditivita'
del 25 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facolta' di non avvalersi
delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione
e' esercitata con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e
successive modificazioni.
4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la
detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per
l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta
dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere
dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della
Commissione delle Comunita' europee.

ART. 10.
(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e
delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla
determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione
delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti
legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive
modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi
statali.

ART. 11.
(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

testo in vigore dal: 1-1-2005